Art. 15 — Regolamento di attuazione
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Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalita' di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessita' tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 392)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 392)).
Testo in vigore dal 15 dicembre 1994 al 27 febbraio 2007
