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I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 10 aprile 2019

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 276/1984

    Questione inammissibile
    6 dicembre 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della l. 6 dicembre 1971 n. 1083, integrati dal d.m. 7 giugno 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., sul rilievo che le norme citate rendono inapplicabile la sanzione penale di cui all'art. 5 ai produttori di apparecchi di riscaldamento indipendenti; ciò in quanto si sollecita così una pronuncia additiva in materia penale.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 1 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile · Art. 3 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1083~art3 · fonte su Normattiva