I materiali, ((...)) le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate ((con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno)). ((Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformita' alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformita' di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426. Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonche' agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.))

Testo vigente dal 10 aprile 2019

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 276/1984

    Questione inammissibile
    6 dicembre 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della l. 6 dicembre 1971 n. 1083, integrati dal d.m. 7 giugno 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., sul rilievo che le norme citate rendono inapplicabile la sanzione penale di cui all'art. 5 ai produttori di apparecchi di riscaldamento indipendenti; ciò in quanto si sollecita così una pronuncia additiva in materia penale.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 1 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile · Art. 3 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1083~art3 · fonte su Normattiva