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Al personale inquadrato nel "ruolo speciale ad esaurimento" e' attribuita, con effetto dalla data di inquadramento, la retribuzione corrispondente al coefficiente o alla qualifica assegnata in applicazione delle tabelle A e B, tenendo conto della anzianita' di servizio per la determinazione degli aumenti periodici maturati dall'ultima promozione conseguita. Qualora la retribuzione risulti inferiore agli assegni complessivamente percepiti alla data dell'inquadramento, anche se non conglobati, e' concesso, fino alla concorrenza della differenza tra gli emolumenti considerati, un assegno personale non riassorbibile negli aumenti periodici dello stipendio e dell'aggiunta di famiglia.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600~art6 · fonte su Normattiva