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Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:

  • a)si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
  • b)le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
  • c)la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.

Testo in vigore dal 12 agosto 2006 al 14 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art14ter · fonte su Normattiva