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L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1990 al 15 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art23 · fonte su Normattiva