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L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ((entro il 31 marzo di ogni anno)), una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

Testo in vigore dal 15 agosto 2009 al 14 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art23 · fonte su Normattiva