Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 8 — Imprese pubbliche e in monopolio legale

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Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1990 al 4 aprile 2001

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 13/2019

    Questione inammissibile
    31 gennaio 2019

    È dichiarato ammissibile l'intervento spiegato dal Consiglio nazionale del notariato nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 93-ter, comma 1- bis , della legge n. 89 del 1913 (come introdotto dall'art. 1, comma 495, lett. c , della legge n. 205 del 2017) e dell'art. 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990, i quali esonerano dall'ambito di applicazione delle norme sugli illeciti concorrenziali gli atti dei consigli notarili funzionali al promovimento del procedimento disciplinare. L'interveniente, pur estraneo al giudizio a quo, è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il CNN è per legge attributario del compito, di rilievo pubblicistico, di elaborazione dei princìpi e delle norme deontologiche applicate in sede disciplinare dai consigli notarili, e che è rappresentante istituzionale del notariato italiano. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018 e n. 171 del 1996 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018, n. 275 del 2017 e n. 85 del 2017; ordinanze allegate alle sentenze n. 29 del 2017 e n. 16 del 2017, n. 237 del 2013 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001 ).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 117 cost. · Art. 8 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art8 · fonte su Normattiva