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L'immissione diretta nelle acque del mare di rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici o da insediamenti di qualsiasi specie resta subordinata alla autorizzazione del capo del compartimento marittimo. Il provvedimento di autorizzazione, fermi restando i poteri dell'autorita' marittima per la tutela e la disponibilita' del demanio marittimo e della sicurezza della navigazione, e' subordinato all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilita' previsti dalla presente legge. Quando lo scarico avviene nel mare libero, in attesa dell'esecutivita' della convenzione di Londra del 29 dicembre 1972, e di una organica disciplina internazionale per la salvaguardia del Mediterraneo, l'autorizzazione allo scarico e' concessa dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3 della presente legge sentiti il Ministro per gli affari esteri e le regioni interessate. La domanda di autorizzazione e' presentata tramite il Ministro per la marina mercantile, che svolge la relativa istruttoria. L'autorizzazione stabilisce tempi, prescrizioni e vincoli cui deve essere sottoposto lo scarico.

Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 30 dicembre 1979

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art11 · fonte su Normattiva