Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1979 al 2 febbraio 1983. Leggi il testo vigente →

((L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare e' rilasciata dall'autorita' designata dalla regione territorialmente competente ed e' subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilita' previsti dalla presente legge. Restano fermi i poteri dell'autorita' marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione. L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili e' rilasciata in conformita' alle disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, in armonia con quelle della presente legge. L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma e' rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto piu' vicino al luogo di discarica, se effettuata da aeromobile. All'istruttoria per le autorizzazioni di cui al presente articolo provvedono le autorita' competenti al rilascio, le quali sono altresi' tenute a dare notizia al Ministero della marina mercantile delle autorizzazioni rilasciate, ai fini delle prescritte notificazioni ai competenti organismi internazionali. Per le spese si provvede a termini dell'articolo 15)).

Testo in vigore dal 30 dicembre 1979 al 2 febbraio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art11 · fonte su Normattiva