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L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare e' rilasciata dall'autorita' designata dalla regione territorialmente competente ed e' subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilita' previsti dalla presente legge. Restano fermi i poteri dell'autorita' marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione. L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili e' rilasciata in conformita' alle disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, in armonia con quelle della presente legge. ((L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto piu' vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili)). Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorita' marittima competente per territorio; per le spese si provvede a termine dell'articolo 15. ((Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali)).
Testo in vigore dal 30 luglio 1986 al 13 giugno 1999
