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Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa e' cosi' determinata: per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata; per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata. In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'alaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del CIPE e' adottata entro il 30 settembre 1995. In conformita' ai predetti parametri, criteri e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze industriali, della qualita' e della quantita' delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996. 5 La parte relativa al servizio di depurazione e' dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili. Il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata. Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto e' riscosso con le stesse modalita' e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone e' liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora i servizi di cui all'articolo 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto e' pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente. 45a 5b ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)).
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 1981, n. 153, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente art. 3 hanno effetto dall'anno 1981." Ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, numero 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 luglio dello stesso anno 1981." Ha disposto inoltre (con l'art. 3, comma 4) che "Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1980, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce."
Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Per l'anno 1983 la deliberazione puo' essere adottata entro il 31 marzo dello stesso anno."
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
5aIl D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."
Il D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, deliberata dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura." Lo stesso provvedimento ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto."
Testo in vigore dal 1 gennaio 1999 al 13 giugno 1999
