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Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il ((Comitato interministeriale)) di cui all'articolo 3 integrato dal Ministro per le finanze, predispone formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'articolo precedente e stabilisce le penalita' per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso e ritardato pagamento, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica. 1 Sulla base delle formule stesse le regioni provvedono, entro centottanta giorni dal termine di cui al comma precedente, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con determinazione dei massimali vincolanti per gli enti erogatori dei servizi e riscuotitori del canone o diritto. Compete alle regioni stabilire i modi ed i termini per la presentazione della denuncia delle quantita' e qualita' delle acque scaricate, di cui all'articolo 16, per la concreta determinazione della tariffa da applicare. Alla riscossione di quanto dovuto si provvede mediante ruoli nominativi. Qualora il ritardo nel pagamento delle tariffe si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti. La decadenza e' pronunciata dalla medesima autorita' che provvede al rilascio delle autorizzazioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 10 agosto 1976, n.544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690

1

Il D.L. 10 agosto 1976, n.544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di novanta giorni di cui al primo comma del presente articolo "e' prorogato di centottanta giorni".

Testo in vigore dal 30 dicembre 1979 al 28 aprile 1981

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 260/1994

    Questione inammissibile
    23 giugno 1994

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come novellato dall'art. 1 ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544 (Proroga dei termini di cui agli artt. 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inqui…

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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11 versioni dal 1976

1976oggi
  1. 29 aprile 2006 — oggiin vigoreper 20 anni
  2. 13 giugno 1999 — 29 aprile 2006abrogatoper 7 anni
  3. 1 gennaio 1999 — 13 giugno 1999per 5 mesi
  4. 18 maggio 1995 — 1 gennaio 1999per 4 anni
  5. 29 novembre 1988 — 18 maggio 1995per 6 anni
  6. 1 marzo 1988 — 29 novembre 1988per 9 mesi
  7. 2 marzo 1983 — 1 marzo 1988per 5 anni
  8. 28 aprile 1981 — 2 marzo 1983per un anno
  9. 30 dicembre 1979 — 28 aprile 1981per un anno
  10. 10 ottobre 1976 — 30 dicembre 1979per 3 anni
  11. 29 maggio 1976 — 10 ottobre 1976testo originarioper 4 mesi

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art17 · fonte su Normattiva