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Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3 integrato dal Ministro per le finanze, predispone formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'articolo precedente e stabilisce le penalita' per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso e ritardato pagamento, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica. 1 Sulla base delle formule stesse le regioni provvedono, entro centottanta giorni dal termine di cui al comma precedente, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con determinazione dei massimali vincolanti per gli enti erogatori dei servizi e riscuotitori del canone o diritto. Compete alle regioni stabilire i modi ed i termini per la presentazione della denuncia delle quantita' e qualita' delle acque scaricate, di cui all'articolo 16, per la concreta determinazione della tariffa da applicare. Alla riscossione di quanto dovuto si provvede mediante ruoli nominativi. Qualora il ritardo nel pagamento delle tariffe si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti. La decadenza e' pronunciata dalla medesima autorita' che provvede al rilascio delle autorizzazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 10 agosto 1976, n.544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690
1Il D.L. 10 agosto 1976, n.544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di novanta giorni di cui al primo comma del presente articolo "e' prorogato di centottanta giorni".
Testo in vigore dal 10 ottobre 1976 al 30 dicembre 1979
