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((Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa e' cosi' determinata: per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata; per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata. La parte relativa al servizio di depurazione e' dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili. Il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata. Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto e' riscosso con le stesse modalita' e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone e' liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora i servizi di cui all'articolo 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto e' pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente)). 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153
4Il D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente art. 3 hanno effetto dall'anno 1981." Ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, numero 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 luglio dello stesso anno 1981." Ha disposto inoltre (con l'art. 3, comma 4) che "Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1980, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce."
Testo in vigore dal 28 aprile 1981 al 2 marzo 1983
