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Con la sentenza di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sara' stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all'autorita' amministrativa.
Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 13 giugno 1999
