IL D. L.GS. 3 APRILE 2006, N.152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 29 aprile 2006
IL D. L.GS. 3 APRILE 2006, N.152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 29 aprile 2006
9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile, per l'impossibilità di verificarne la rilevanza, la questione che prospetti due possibili diverse interpretazioni di una norma e di entrambe ne denunci il contrasto con la Costituzione. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della L. 10 maggio 1976 n. 319, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost.). - cfr. S.n. 225/1983.
Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 25 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., degli artt. 9, 12, 13, 15, 21, 22 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui essi escludono l'assoggettamento alla sanzione penale del titolare di uno scarico contra legem proveniente da una installazione adibita a servizi, in quanto si richiede alla Corte di istituire, mediante sentenza additiva in materia penale, un'autonoma figura di reato in deroga al principio di tassatività dei reati e delle pene.
Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 12 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 25 della legge 10 maggio 1976 n. 319, in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., attesoché detta questione si risolve nella richiesta che questa Corte pronunci una sentenza di accoglimento additivo in materia penale: richiesta manifestamente inammissibile posto che la produzione di nuove fattispecie penali è riservata in via esclusiva al legislatore.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 32 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319 in relazione all'art. 21, secondo comma, della stessa legge attesoché detta questione si risolve nella richiesta che questa Corte pronunci una sentenza di accoglimento additivo in materia penale il che è manifestamente inammissibile secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale: invero, la produzione di nuove fattispecie penali è rimessa in via esclusiva al legislatore.
Art. 3 cost. · Art. 25 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione, in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87, non si riferisce alla fattispecie concreta e contiene un richiamo generico alla questione di legittimità costituzionale che non può sostituire la motivazione sulla rilevanza della questione stessa nei processi penali di provenienza.
Art. 3 cost. · Art. 25 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto l'ordinanza di rinvio in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, secondo comma, l. n. 87/1953, non contiene elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta, ne' la motivazione sulla rilevanza della questione nel processo penale a quo.
Art. 3 cost. · Art. 24 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 25 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) proposta dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.…
Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 25 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Non è consentito ai giudici a quibus di ipotizzare, collocandole sul medesimo piano, interpretazioni alternative delle norme impugnate e di ciascuna di esse denunciare il contrasto con la Costituzione, giacché in tal caso, per costante giurisprudenza della Corte, viene meno la possibilità di verificare la rilevanza della questione, constatabile solo attraverso la precisa indicazione della norma impugnata nella accezione in cui si ritiene applicabile nel giudizio a quo (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui richiama l'art. 14 della legge regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 40, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., sotto il profilo che detta norma avrebbe trasformato in illecito penale la condotta di mancato adeguamento degli scarichi al livello stabilito dalla legge regionale prima sanzionata come illecito amministrativo).
Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 25 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
È da escludere che la legge n. 319 del 1976 avrebbe previsto una sorta di immunità per gli autori dei reati di inquinamento delle acque previsti dalle norme precedenti. In realtà, la causa di non punibilità di cui all'art. 25 legge n. 319 del 1976 opera solo ove ricorrano delle condizioni, puntualmente fissate dal legislatore, al fine di saldare il vecchio al nuovo regime della tutela delle acque dagli inquinamenti, nello sforzo di impedire che medio tempore gli scarichi esistenti aggravassero i danni già in atto. Sicché non può dirsi ingiustificata la scelta del legislatore volta a privilegiare il momento amministrativo (consistente nella presentazione della domanda di autorizzazione agli scarichi e nella precisazione della quantità e qualità degli stessi) rispetto al momento repressivo, posto che per affrontare in modo organico il fenomeno degli inquinamenti la legge fa perno sulla programmazione degli interventi pubblici, possibili solo grazie alla collaborazione fra i titolari degli scarichi e le autorità amministrative. Inoltre, con la prevista gradualità nell'adeguamento degli scarichi alle tabelle previste dalla legge n. 319 del 1976, si è inteso contemperare gli antitetici valori degli interessi in gioco sulla base di una non irragionevole valutazione delle esigenze dell'economia del Paese. La disparità di trattamento tra i titolari dei vecchi e dei nuovi scarichi denunciata sotto i profili anzidetti, non lede dunque il principio di uguaglianza, dato il profondo divario esistente fra le due situazioni messe a raffronto, non potendo certo ritenersi che tale principio richiedesse, nel caso, la previsione di identiche cadenze temporali per i titolari degli scarichi - sia nuovi che già esistenti - di tutti gli insediamenti produttivi e quanto meno il mantenimento in vigore delle precedenti disposizioni penali (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 25 ultimo comma, e 26, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 32 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art25 · fonte su Normattiva