Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1976 al 10 ottobre 1976. Leggi il testo vigente →
Gli scarichi di cui all'articolo 1, lettera a), sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto abrogate tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento. Restano in vigore le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita, l'incolumita' personale e pubblica. Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorita' sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.
Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 10 ottobre 1976
