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Gli scarichi di cui all'articolo 1, lettera a), sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto abrogate tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento. ((Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, recante tutela della citta' di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' prorogato di tre anni)). Restano in vigore le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita, l'incolumita' personale e pubblica. Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorita' sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

Testo in vigore dal 10 ottobre 1976 al 13 giugno 1999

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 313/1983

    Questione infondata
    18 ottobre 1983

    In caso di difformità, nella ordinanza di rinvio, per effetto di errore materiale, tra dispositivo e motivazione, riguardo alla indicazione delle norme che si assumono violate, spetta alla Corte stabilire i parametri in riferimento ai quali la questione deve ritenersi sollevata (Nella specie, essendo stati richiamati nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio, come parametri di riferimento, quanto alla denuncia dell'art. 26, comma primo, della legge 10 maggio 1976, n. 319, gli artt. 3, primo comma, 32 e 11, secondo inciso, Cost., e quanto alla denuncia dell'art. 25, ultimo comma, stessa legge, gli artt. 32, 11, secondo inciso, e 101, secondo comma, Cost., la Corte ha ritenuto di dover esaminare, in base alla motivazione dell'ordinanza, l'impugnativa dell'art. 26 in riferimento al solo art. 32 Cost., e l'impugnativa dell'art. 25, in riferimento ai soli artt. 32 e 101 Cost.).

    Art. 32 cost. · Art. 26 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

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  • Sentenza n. 226/1983

    Questione infondata
    21 luglio 1983

    È da escludere che la legge n. 319 del 1976 avrebbe previsto una sorta di immunità per gli autori dei reati di inquinamento delle acque previsti dalle norme precedenti. In realtà, la causa di non punibilità di cui all'art. 25 legge n. 319 del 1976 opera solo ove ricorrano delle condizioni, puntualmente fissate dal legislatore, al fine di saldare il vecchio al nuovo regime della tutela delle acque dagli inquinamenti, nello sforzo di impedire che medio tempore gli scarichi esistenti aggravassero i danni già in atto. Sicché non può dirsi ingiustificata la scelta del legislatore volta a privilegiare il momento amministrativo (consistente nella presentazione della domanda di autorizzazione agli scarichi e nella precisazione della quantità e qualità degli stessi) rispetto al momento repressivo, posto che per affrontare in modo organico il fenomeno degli inquinamenti la legge fa perno sulla programmazione degli interventi pubblici, possibili solo grazie alla collaborazione fra i titolari degli scarichi e le autorità amministrative. Inoltre, con la prevista gradualità nell'adeguamento degli scarichi alle tabelle previste dalla legge n. 319 del 1976, si è inteso contemperare gli antitetici valori degli interessi in gioco sulla base di una non irragionevole valutazione delle esigenze dell'economia del Paese. La disparità di trattamento tra i titolari dei vecchi e dei nuovi scarichi denunciata sotto i profili anzidetti, non lede dunque il principio di uguaglianza, dato il profondo divario esistente fra le due situazioni messe a raffronto, non potendo certo ritenersi che tale principio richiedesse, nel caso, la previsione di identiche cadenze temporali per i titolari degli scarichi - sia nuovi che già esistenti - di tutti gli insediamenti produttivi e quanto meno il mantenimento in vigore delle precedenti disposizioni penali (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 25 ultimo comma, e 26, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 32 cost.

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  • Ordinanza n. 60/1983

    Questione inammissibile
    16 marzo 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il giudice a quo ha omesso di dare adeguata motivazione della rilevanza della questione proposta.

    Art. 3 cost. · Art. 26 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art26 · fonte su Normattiva