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Gli scarichi di cui all'articolo 1, lettera a), sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto abrogate tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento. ((Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, recante tutela della citta' di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' prorogato di tre anni)). Restano in vigore le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita, l'incolumita' personale e pubblica. Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorita' sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1976 al 13 giugno 1999
