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Le funzioni di cui all'articolo 2 vengono esercitate da un ((Comitato interministeriale)), costituito dai Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per la sanita'. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione. Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato suddetto puo' provvedere, di intesa con le regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella A allegata alla presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori eventuali modifiche ai valori tabellari suddetti potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a quattro anni. Lo stesso ((Comitato interministeriale)) puo' in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilita' degli scarichi di cui alle tabelle A e C della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunita' economica europea, qualora questi ultimi valori risultino piu' restrittivi. Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanita' e della marina mercantile, organo tecnico scientifico del ((Comitato interministeriale)) e' il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il ((Comitato interministeriale)) si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dello Istituto superiore di sanita' per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori dell'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche per le altre questioni di cui alla presente legge.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1979 al 13 giugno 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 68/1996

    Altra decisione
    8 marzo 1996

    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996. Il presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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