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Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, d'intesa con i comuni interessati, dovra' predisporre ed inviare al Comitato dei Ministri, di cui al precedente articolo 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue:
- a)riorganizzazione delle strutture tecnico-amministrative periferiche preposte ai pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;
- b)programmazione delle opere pubbliche attinenti ai suddetti servizi;
- c)definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilita' per tutti i tipi di scarichi. Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 30 dicembre 1979
