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Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, ((sentiti i comuni interessati)), dovra' predisporre ed inviare al ((Comitato interministeriale)), di cui al precedente articolo 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue: ((a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;
- b)individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a) e definizione delle relative priorita' di realizzazione;
- c)definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilita' per tutti i tipi di scarichi;
- d)indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera a), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale)).2 Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 1979, n.650
2La L. 24 dicembre 1979, n.650, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo 1981."
Testo in vigore dal 30 dicembre 1979 al 13 giugno 1999
