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Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, ((sentiti i comuni interessati)), dovra' predisporre ed inviare al ((Comitato interministeriale)), di cui al precedente articolo 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue: ((a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;

  • b)individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a) e definizione delle relative priorita' di realizzazione;
  • c)definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilita' per tutti i tipi di scarichi;
  • d)indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera a), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale)).2 Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1979, n.650

2

La L. 24 dicembre 1979, n.650, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo 1981."

Testo in vigore dal 30 dicembre 1979 al 13 giugno 1999

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 323/1995

    Altra decisione
    13 luglio 1995

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò per il riesame della rilevanza della questione sollevata, alla luce del sopravvenuto d.l. n. 79 del 1995, convertito con modificazioni in l. n. 172 del 1995, il quale ha introdotto innovazioni nella impugnata l. n. 319 del 1976, con specifico riguardo, tra l'altro, alle sanzioni previste dall'art. 21. red.: A.M. Marini

    Art. 3 cost. · Art. 8 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 1 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 154/1994

    Questione inammissibile
    21 aprile 1994

    La questione di costituzionalità prospettata dal T.A.R. Liguria, in riferimento ai principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, in ordine agli artt. 1, lett. a), 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, in quanto, nel disciplinare l'adeguamento degli scarichi esistenti, relativamente alle pubbliche fognature, prevedono, rispettivamente, il primo, un'unica disciplina per gli scarichi privati e pubblici; il secondo, un termine massimo entro il quale debbono attuarsi i fini dei piani regionali di risanamento delle acque; il terzo, l'applicazione, in misura non diversificata al soggetto privato come al pubblico, di sanzioni penali, difetta di rilevanza nel processo di provenienza. Una eventuale pronuncia caducatoria della Corte, infatti, non investirebbe, facendole venir meno, le norme della legge della Regione Liguria 1 settembre 1982, n. 38 - attuativa dei principi posti dalla impugnata legge statale - in base alle quali risulta essere stato assunto il provvedimento amministrativo oggetto del giudizio 'a quò. Un ulteriore motivo di irrilevanza, riguardo all'art. 21, è poi dato dal fatto che le disposizioni sanzionatorie che esso contiene, in quanto tali non rientrano fra quelle che il giudice amministrativo rimettente ha potestà di applicare. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. a); 8, secondo comma e 21, secondo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 8 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art8 · fonte su Normattiva