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II grado di primo presidente e di procuratore generale di Corte di appello, di presidente di sezione o di avvocato generale della Corte di cassazione del Regno e' conferito, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi, da almeno tre anni, grado di consigliere di Corte di cessazione o parificato, scelti tra coloro che nel modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, pei precedenti di carriera, per speciali incarichi assolti, risultino non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.
Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
