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[1]Il numero dei posti di ruolo di primo presidente di Corte di appello o parificati e' fissato in 47, corrispondente a quello dei magistrati aventi funzioni di primo presidente di corte di appello o parificate, ai termini della tabella B allegata alla legge 17 aprile 1930, n. 421, la cui annotazione (a) deve intendersi soppressa.
[2]Resta correlativamente diminuito da 271 a 224 il numero dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, stabilito nella predetta tabella.
[3]Al terzo comma dell'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, modificato con l'art. 4 della legge 17 aprile 1927, n. 514, e con l'articolo unico della legge 28 giugno 1928, n. 1487, e' sostituito il seguente:
[4]« I magistrati posti fuori del ruolo organico, in forza della presente disposizione, non devono in ogni caso superare il numero di ventotto ».
Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
