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[1]Le funzioni di direttore generale o di capo del personale del Ministero di grazia e giustizia sono esercitate da magistrati di grado 3° o 4° e sono conferite previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I magistrati di grado 3° incaricati delle predette funzioni non potranno superare il numero di quattro.

[2]Il capo del personale e' equiparato a tutti gli effetti ai direttori generali.

Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art17 · fonte del testo