Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009. 163 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.
tolto: Il Governo del Re ha facolta' di emanare per Regi decreti, sentito il Consiglio dei Ministri, le norme necessarie per la attuazione della presente legge e per il coordinamento della medesima con le altre norme sull'ordinamento giudiziario.
tolto: Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge si potra' altresi' provvedere per Regi decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, alle occorrenti modificazioni delle piante organiche della magistratura negli uffici giudiziari del Regno.
tolto: Nulla e' innovato alla delegazione contenuta nell'art. 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 5 giugno 1933 - Anno XI
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - De Francisci - Jung
tolto: Visto, il Guardasigilli: De Francisci.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art26 · fonte del testo