Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari

Art. 3 — Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1998 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.

Testo in vigore dal 2 luglio 1998 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1998-06-24;206~art3 · fonte su Normattiva