Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari
Art. 3 — Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite
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Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.
Testo in vigore dal 2 luglio 1998 al 9 ottobre 2010
