Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili

Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti in corso, se la liquidazione della indennita' di espropriazione o di occupazione sia divenuta definitiva, ovvero non impugnabile ovvero sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 15-19 luglio 1983, n.223 (in G.U. 1a s.s. 27/7/1983, n.205) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, e dell'art. 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385, nonche' dell'articolo unico della legge 25 settembre 1981, n.535; dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, e dell'art. 3 della legge n. 385 del 1980, nonche' dell'articolo unico della legge 29 luglio 1982, n. 481, e dell'articolo unico della legge 23 dicembre 1982, n. 943."

Testo in vigore dal 28 luglio 1983 al 1 gennaio 2002

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 159/1984

    Questione infondata
    7 giugno 1984

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 223/1983.

    Art. 64 cost. · Art. 72 cost. · Art. 1 Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili · Art. 2 Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 223/1983

    Illegittimità dichiarata
    19 luglio 1983

    La normativa "provvisoria" (artt.1, comma 1 e 2, e 2 della legge 29 luglio 1980 n. 385 e articolo unico della legge 25 settembre 1981 n. 535) che, in tema di determinazione della indennita` di espropriazione per le aree fabbricabili, ancora la indennita` provvisoria al valore agricolo medio della zona e preannuncia un conguaglio da definire mediante un'ulteriore adottanda disciplina, diverge dal modello costituzionale di indennizzo, previsto nel comma 3 dell'art. 42, restaurando gli stessi criteri di commisurazione gia` dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sent. n. 5 del 1980. Cosi` facendo il legislatore, sebbene operando in via nominalmente provvisoria, ha fatto rivivere, nella sostanza, norme gia` divenute inefficaci, in conseguenza del loro annullamento da parte della Corte, ed ha quindi eluso il precetto contenuto nell'art. 136, comma 1, Cost. che gli impone di accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica delle norme illegittime e non gli consente di "prolungarne la vita" fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del settore. La riproduzione di norme gia` dichiarate illegittime, non compensata neppure da alcuna predeterminazione dell'indennita` definitiva che garantisce il serio ristoro dei soggetti espropriati, non e` costituzionalmente legittima. Ne deriva altresi` la illegittimita` costituzionale delle residue norme della legge n. 385 e degli ulteriori provvedimenti legislativi, ad essa collegati, sul differimento dei termini dell'emananda normativa (Illegittimita` costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, e dell'art. 2 della legge 29 luglio 1980 n. 385 nonche` dell'art. unico della legge 25 settembre 1981 n. 535; illegittimita` costituzionale derivata dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, e dell'art. 3 della legge n. 385 del 1980, nonche` dell'art. unico della legge 29 luglio 1982 n. 481 e dell'art. unico della legge 23 dicembre 1982 n. 943). - cfr.: S. nn. 73/63, 88/66, 16/68, 5/80, 13/80.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-07-29;385~art3 · fonte su Normattiva