Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti in corso, se la liquidazione della indennita' di espropriazione o di occupazione sia divenuta definitiva, ovvero non impugnabile ovvero sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 15-19 luglio 1983, n.223 (in G.U. 1a s.s. 27/7/1983, n.205) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, e dell'art. 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385, nonche' dell'articolo unico della legge 25 settembre 1981, n.535; dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, e dell'art. 3 della legge n. 385 del 1980, nonche' dell'articolo unico della legge 29 luglio 1982, n. 481, e dell'articolo unico della legge 23 dicembre 1982, n. 943."
Testo in vigore dal 28 luglio 1983 al 1 gennaio 2002
