Con la denominazione di "funghi secchi" possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie e varieta':

  • a)Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
  • b)Cantharellus (tutte le specie);
  • c)Agaricus bisporus;
  • d)Marasmius oreades;
  • e)Auricularia auricula-judae. Possono essere altresi' poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con la denominazione di "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo. E' obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione: "Contenuto conforme alla legge". La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche che sono fissate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376

1

Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.

Testo vigente dal 11 settembre 1995

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-08-23;352~art17 · fonte su Normattiva