Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati
Art. 16
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E' consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varieta' di funghi freschi spontanei:
- a)Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
- b)Cantharellus cibarius;
- c)Cantharellus lutescens;
- d)Amanita caesarea;
- e)Morchella (tutte le specie);
- f)Clitocybe gigantea, nebularis, geotropa;
- g)Tricholoma georgii;
- h)Pleurotus eringii;
- i)Armillaria mellea. L'elenco di cui al comma 1 e' integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 13 settembre 1993 al 11 settembre 1995
