Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 settembre 1993 al 11 settembre 1995. Leggi il testo vigente →

E' consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varieta' di funghi freschi spontanei:

  • a)Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
  • b)Cantharellus cibarius;
  • c)Cantharellus lutescens;
  • d)Amanita caesarea;
  • e)Morchella (tutte le specie);
  • f)Clitocybe gigantea, nebularis, geotropa;
  • g)Tricholoma georgii;
  • h)Pleurotus eringii;
  • i)Armillaria mellea. L'elenco di cui al comma 1 e' integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 13 settembre 1993 al 11 settembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1993-08-23;352~art16 · fonte su Normattiva