Art. 12
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E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 290 milioni, a decorrere dall'esercizio 1962-63, a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione. Per le spese di prima organizzazione dell'Istituto e' autorizzata la concessione a favore dello stesso di un contributo straordinario di lire 200.500.000 nell'esercizio 1962-1963. I contributi di cui ai precedenti commi sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agi coltura e delle foreste - Direzione generale della alimentazione.
Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 25 aprile 1968
