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E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 290 milioni, a decorrere dall'esercizio 1962-63, a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione. 1 Per le spese di prima organizzazione dell'Istituto e' autorizzata la concessione a favore dello stesso di un contributo straordinario di lire 200.500.000 nell'esercizio 1962-1963. I contributi di cui ai precedenti commi sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agi coltura e delle foreste - Direzione generale della alimentazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 marzo 1968, n. 335

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La L. 18 marzo 1968, n. 335 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo di lire 290 milioni disposto a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, con legge 25 febbraio 1963, n. 258, e' elevato a decorrere dall'anno finanziario 1968, a lire 450 milioni."

Testo in vigore dal 25 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1963 al 25 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 marzo 1968, n. 335

    La L. 18 marzo 1968, n. 335 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo di lire 290 milioni disposto a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, con legge 25 febbraio 1963, n. 258, e' elevato a decorrere dall'anno finanziario 1968, a lire 450 milioni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-25;258~art12 · fonte del testo