Art. 12
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E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 290 milioni, a decorrere dall'esercizio 1962-63, a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione. 1 Per le spese di prima organizzazione dell'Istituto e' autorizzata la concessione a favore dello stesso di un contributo straordinario di lire 200.500.000 nell'esercizio 1962-1963. I contributi di cui ai precedenti commi sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agi coltura e delle foreste - Direzione generale della alimentazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 marzo 1968, n. 335
1La L. 18 marzo 1968, n. 335 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo di lire 290 milioni disposto a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, con legge 25 febbraio 1963, n. 258, e' elevato a decorrere dall'anno finanziario 1968, a lire 450 milioni."
Testo in vigore dal 25 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
