I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni relative alle statistiche giudiziarie. Essi appongono il proprio visto sui prospetti e le tavole statistiche dopo la sottoscrizione del funzionario di cancelleria o segreteria, che li ha compilati. Se i prospetti e le tavole sono compilati dal dirigente, questi li sottoscrive, facendo menzione della sua qualita'.

Testo vigente dal 6 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;182~art6 · fonte del testo