Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1956 al 1 luglio 2002. 83 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il dirigente la cancelleria o segreteria giudiziaria liquida le indennita' spettanti ai testimoni chiamati a deporre davanti all'autorita' giudiziaria, presso la quale e' addetto, emettendo i relativi ordini di pagamento. Gli ordini di pagamento, relativi ad indennita' diverse da quelle di cui il precedente comma, sono emessi dai dirigenti le cancellerie o segreterie giudiziarie in esecuzione di apposito provvedimento dell'autorita' giudiziaria competente. Se, pero', tali ordini riguardano magistrati, essi devono essere emessi dal capo dell'ufficio giudiziario, al quale i magistrati stessi sono addetti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-23;182~art7 · fonte del testo