Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Liberta' provvisoria.
tolto: All'imputato che si trova nelle stato di custodia preventiva, nei casi di sospensione dei procedimenti preveduti dagli articoli 20 e 23, il giudice, d'ufficio, o su richiesta del pubblico ministero ovvero dell'imputato, puo' concedere la liberta' provvisoria anche in deroga alle disposizioni vigenti.
tolto: Con l'ordinanza che concede la liberta' provvisoria, o con altra successiva, il giudice puo' sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria o alle prescrizioni indicate nell'art. 282 del Codice di procedura penale, ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 323 del Codice penale militare di guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art25 · fonte del testo