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[1]Liberta' provvisoria.
[2]All'imputato che si trova nelle stato di custodia preventiva, nei casi di sospensione dei procedimenti preveduti dagli articoli 20 e 23, il giudice, d'ufficio, o su richiesta del pubblico ministero ovvero dell'imputato, puo' concedere la liberta' provvisoria anche in deroga alle disposizioni vigenti.
[3]Con l'ordinanza che concede la liberta' provvisoria, o con altra successiva, il giudice puo' sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria o alle prescrizioni indicate nell'art. 282 del Codice di procedura penale, ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 323 del Codice penale militare di guerra.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
