Art. 24 — Esecuzione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 55 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per gli atti relativi all'esecuzione, nei procedimenti gia' pendenti davanti ai tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana per i quali sia intervenuta sentenza o decreto penale di condanna, qualora il condannato si trovi nel territorio del Regno ovvero in territorio nemico occupato dalle Forze armate italiane, e' competente il tribunale militare designato dal Tribunale supremo militare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art24 · fonte del testo