Art. 3 — Tutela dei minori e degli interdetti e cura degli inabilitati
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[1]Per i minori e per gli interdetti che si trovano nel `Regno ed hanno la sede principale dei loro affari nell'Africa Orientale Italiana, la tutela si apre presso la pretura del Regno, nella cui circoscrizione il minore o l'interdetto ha la residenza o, in mancanza, la dimora.
[2]Si provvede all'apertura della tutela nel Regno anche se essa e' stata in' precedenza aperta nell'Africa Orientale Italiana.
[3]Per la cura degli inabilitati si provvede ai sensi del. l'art. 17.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
