Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 151 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Nei casi preveduti dall'articolo precedente, l'autorita' giudiziaria puo', con ordinanza, disporre la ricostituzione o la rinnovazione degli atti del processo che le parti non siano in grado di produrre in originale o in copia. La Corte suprema di cassazione, se del caso, rinvia all'uopo le parti davanti al competente giudice di merito del Regno.

tolto: Alla ricostituzione o alla rinnovazione degli atti del processo, il giudice, assunte le prove, provvede con ordinanza.

tolto: L'autorita' giudiziaria, qualora per la impossibilita' di provvedere alla ricostituzione o rinnovazione degli atti mancanti non sia in grado di decidere la causa, puo' ordinare la rinnovazione del processo, rimettendo, se del caso, le parti davanti al competente giudice di prima istanza.

tolto: Le disposizioni che prevedono le improcedibilita' di una impugnazione, per effetto del mancato deposito di atti o documenti, non si applicano quando l'autorita' giudiziaria adita ritenga il mancato deposito giustificato dalle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art13 · fonte del testo