Art. 17 — Giurisdizione volontaria
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Quando la competenza a emanare un provvedimento in materia di volontaria giurisdizione spetta a un'autorita' giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, e non e' preveduta la competenza di altro giudice del Regno, il provvedimento puo' essere richiesto al giudice del luogo in cui l'interessato ha la dimora nel Regno, o, se l'interessato non ha la dimora nel Regno, all'autorita' giudiziaria di Roma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art17 · fonte del testo