Art. 30 — Limite di tempo della legge
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le disposizioni di questa legge avranno applicazione fino alla data che sara' stabilita con decreto Reale, emanato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla oservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 14 dicembre 1942-XXI
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - TERUZZI - CIANO -GRANDI - DI REVEL
tolto: Visto, il Guardasigilli: Grandiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art30 · fonte del testo