Art. 30 — Limite di tempo della legge
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[1]Le disposizioni di questa legge avranno applicazione fino alla data che sara' stabilita con decreto Reale, emanato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla oservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 14 dicembre 1942-XXI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - TERUZZI - CIANO -GRANDI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
