Norme relative ad atti e procedimenti

Art. 30 — Limite di tempo della legge

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[1]Le disposizioni di questa legge avranno applicazione fino alla data che sara' stabilita con decreto Reale, emanato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla oservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 14 dicembre 1942-XXI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - TERUZZI - CIANO -GRANDI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art30 · fonte del testo