Art. 5 — Sostituzione degli atti di stato civile
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Per gli atti di stato civile iscritti nei registri dell'Africa Orientale Italiana, il tribunale del Regno nella cui circoscrizione dimora l'interessato puo', su ricorso di questo e sentito il pubblico ministero, dichiarare mediante sentenza, emessa in Camera di consiglio, l'esistenza e il contenuto dell'atto.
[2]La sentenza tiene luogo dell'atto a tutti gli effetti.
[3]Si applicano gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
