Norme relative ad atti e procedimenti

Art. 5 — Sostituzione degli atti di stato civile

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[1]Per gli atti di stato civile iscritti nei registri dell'Africa Orientale Italiana, il tribunale del Regno nella cui circoscrizione dimora l'interessato puo', su ricorso di questo e sentito il pubblico ministero, dichiarare mediante sentenza, emessa in Camera di consiglio, l'esistenza e il contenuto dell'atto.

[2]La sentenza tiene luogo dell'atto a tutti gli effetti.

[3]Si applicano gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art5 · fonte del testo