Non è fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero), nella parte in cui non contempla - tra i titolari del diritto al collocamento in aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge dipendente statale in servizio all'estero - anche i dipendenti degli enti locali, in quanto la scelta del legislatore di limitare all'ambito dell'impiego statale l'operatività dell'istituto del collocamento in aspettativa senza assegni, volto a tutelare l'unità e l'integrità del nucleo familiare, muove da una non irragionevole valutazione discrezionale delle differenti esigenze organizzative delle varie amministrazioni pubbliche e, nonostante la possibilità di una diversa e più estesa disciplina dei benefici di cui si tratta, non si pone in contrasto con gli invocati parametri costituzionali in materia di tutela della famiglia, tanto più che l'esigenza di salvaguardare l'unità del nucleo familiare, anche nelle ipotesi non contemplate dall'art. 1, l. n. 26 del 1980, può trovare un riconoscimento (sebbene si tratti di strumenti non pienamente fungibili, quanto al grado di tutela, con l'istituto 'de quò) attraverso il ricorso ad altri benefici ed ipotesi di aspettativa, previsti della legge, dai contratti collettivi, ovvero da norme di generale applicazione nell'ambito del pubblico impiego. red.: S. Di Palma
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost.