L'aspettativa, concessa sulla base dell'articolo 1 della presente legge, puo' avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

Testo vigente dal 21 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-11;26~art2 · fonte su Normattiva