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Al personale di ruolo aggiunto di segreteria e tecnico della carriera esecutiva nonche' a quello della carriera ausiliaria che abbia conseguito o consegua l'immissione nel rispettivo ruolo ordinario, a norma degli articoli 5 e 6 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e' riconosciuto ai fini della progressione in carriera l'anzianita' di servizio maturata nel predetto ruolo aggiunto e nei ruoli speciali transitori.

Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;902~art12 · fonte del testo