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Gli agenti contabili ed i funzionari delegati che abbiano avuto fino al 30 giugno 1946 maneggio di fondi in valuta estera e che per qualsiasi motivo non abbiano presentati i conti nei termini prescritti, sono tenuti a renderli entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge all'Amministrazione dalla quale hanno ricevuto i fondi medesimi. Qualora la inadempienza di cui al precedente comma dipenda da distruzione o perdita delle contabilita' e delle relative documentazioni dovute a causa di forza maggiore, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni. Gli agenti di cui al presente articolo, ai fini della imputazione della spesa e dell'accertamento di eventuali corresponsabilita', sono tenuti ad unire ai rendiconti la dimostrazione dei fondi eventualmente trasferiti ad altre gestioni.
Testo in vigore dal 4 aprile 1951 al 1 marzo 2002
