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Al fine di regolare i debiti che le Amministrazioni dello Stato hanno verso il Portafoglio per pagamenti o accreditamenti in valuta estera eseguiti fino al 30 giugno 1946 e non ancora regolarizzati all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato, con propri decreti, sulla base delle risultanze delle scritture del Portafoglio dello Stato, a discaricare le partite a credito dello stesso e, per uguale importo, il debito del Portafoglio verso il tesoriere.

Testo in vigore dal 4 aprile 1951 al 1 marzo 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-03;193~art7 · fonte del testo