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Il moscato di cui all'articolo precedente puo' essere di tipo normale e di tipo extra o superiore. Il tipo normale deve avere le caratteristiche minime specificate nell'art. 1, mentre il tipo extra, da vendere in bottiglie originali, deve avere come minimo 15,5 per cento di alcool in volume e 14 per cento di zucchero (analisi col liquore di Fehling) e caratteri organoelettici aromatici e raffinati.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008
