Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il moscato di cui all'articolo precedente puo' essere di tipo normale e di tipo extra o superiore. Il tipo normale deve avere le caratteristiche minime specificate nell'art. 1, mentre il tipo extra, da vendere in bottiglie originali, deve avere come minimo 15,5 per cento di alcool in volume e 14 per cento di zucchero (analisi col liquore di Fehling) e caratteri organoelettici aromatici e raffinati.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-11-04;1068~art2 · fonte del testo