Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Chiunque pone in vendita o mette, comunque, in commercio vino moscato passito, di provenienza diversa da quella reale, con la denominazione di "Moscato passito di Pantelleria", oppure produce nella zona tipica e commercia o pone in vendita vino "Moscato passito di Pantelleria", che non abbia, le specifiche caratteristiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e' punito con le sanzioni stabilite dagli articoli 51, 55 e 57 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1036, n. 562, e successive modificazioni. In ogni caso si procede al sequestro del prodotto e, accertata l'infrazione, l'autorita' giudiziaria ordina la confisca della merce.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-11-04;1068~art3 · fonte del testo